La problematica dell’individuazione e del risanamento dei siti contaminati da attività industriali o da scarico incontrollato di rifiuti sta richiamando sempre più l’attenzione, a causa del progressivo aggravarsi della situazione in tutti i maggiori Paesi industrializzati.

Il DM 471/99 – che permette l’attuazione dell’art. 17 del Dlgs 22/97 (“Decreto Ronchi”) – annuncia una rivoluzione per la tutela dell’ambiente e le relative responsabilità dei soggetti.

Chiunque sia esso privato cittadino o impresa) si rende responsabile, anche accidentalmente, di inquinamento su un sito cioè di un luogo o parte del territorio) è perseguibile penalmente, se non provvederà a proprie spese alla bonifica del sito inquinato.

Fondamentale è l’art. 2 che stabilisce quando un sito viene definito inquinato e soggetto a bonifica.

Sito Inquinato

Si definisce sito inquinato un “Sito che presenta livelli di contaminazione del suolo o del sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute o l’ambiente. È inquinato il sito in cui anche una sola delle sostanze inquinanti ivi riscontrate risulta superiore ai valori limiti stabiliti nel presente D.M.”

Deve valere l’equazione “superamento limiti – inquinamento”.

Il DM 471/99 si applica se si superano i valori limite accettabili”; è fondamentale l’allegato 1 che riporta le tabelle con i limiti delle sostanze inquinanti per:

  • Suolo e sottosuolo, diviso in limiti per uso URBANO (Uso verde pubblico, privato e residenziale) e
  • Uso economico (uso commerciale e industriale);
  • Acque superficiali (che rinvia ai limiti del Dlgs 152/99 sulle acque);
  • Acque sotterranee

Basta il superamento di uno solo dei valori limite per qualificare come “inquinato” un sito e quindi rendere necessaria la bonifica.

I valori limite di concentrazione dell’allegato 1, come già detto, sono determinanti al fine di capire a decorrere da quale soglia si debba intervenire alla bonifica.

Il sito si considera bonificato quando (art. 4 comma 1):

  • sono state eliminate le fonti di inquinamento
  • le sostanze inquinanti non superano più i valori limite di accettabilità

Il DM in esame chiarisce quali soggetti hanno l’obbligo e i relativi costi) di procedere alla bonifica.

  1. L’obbligo di procedere alla bonifica è posto, in primo luogo, a carico del responsabile dell’inquinamento (art. 17 comma 2 del Dlgs 22/97 e art. 7 del DM). Il responsabile, ovviamente, può essere sia un privato che un’impresa
  2. L’art. 9 contempla anche il caso in cui sia proprietario del sito inquinato ad attivare la procedura di bonifica in modo spontaneo. Quest’ultimo infatti, pur non essendo il responsabile dell’inquinamento, e non essendo quindi obbligato a procedere alla bonifica, ha la facoltà di procedervi in quanto:
    • gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sul sito inquinato di sua proprietà
    • le relative spese sono assistite da privilegio speciale immobiliare sul sito medesimo (nonché da privilegio generale mobiliare).

Questo sistema di garanzie patrimoniali serve per garantire le spese sostenute per gli interventi di bonifica (in pratica l’immobile garantisce sempre il credito), ed al tempo stesso estende la responsabilità per tali spese anche ai successivi acquirenti del sito inquinato che ne rispondono con il valore del bene (nonché, per i responsabili dell’inquinamento, con il loro stesso patrimonio).

  1. Se il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o si rifiuta di procedere alla bonifica (soggiacendo alle sanzioni previste), e non vi provveda neanche il proprietario del sito, gli interventi sono realizzati d’ufficio dal Comune lo dalla Regione se quest’ultimo non vi provvede). Importante novità rispetto alle precedenti procedure di bonifica è che l’intervento della Pubblica Amministrazione è assistito da un sistema di garanzie che (almeno in teoria) garantisce il recupero delle spese anticipate dal Comune.
  2. La situazione di inquinamento può inoltre essere accertata anche dagli organi pubblici nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo (art. 8). A provvedere alla bonifica sarà però sempre: o il responsabile dell’inquinamento, o il proprietario del sito, o il Comune.

Iter procedurale

  1. Il responsabile dell’inquinamento io, se egli non vi provvede, il proprietario del sito) entro le 48 ore dal verificarsi dell’inquinamento è tenuto a darne notifica a:
    • Comune
    • Provincia
    • Regione
    • Organi di controllo
  1. Entro le 48 ore successive a quelle già indicate, il responsabile dell’inquinamento deve dare comunicazione agli Enti territoriali su quali interventi di messa in sicurezza d’emergenza ha già adottato per tamponare provvisoriamente la situazione di inquinamento (in attesa dell’intervento definitivo di bonifica).
  2. Entro 30 giorni successivi dalla seconda comunicazione il Comune verifica gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati.

Bonifica e messa in sicurezza di terreno contaminato da inquinante

Bonifica magazzini

Bonifica serbatoi